Art. 5.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare dispensari farmaceutici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, ancorché non previsti in pianta organica, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio della rete autostradale.